Art. 30.
(Rafforzamento delle norme contro la pirateria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla

 

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pirateria audiovisiva, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di un inasprimento delle sanzioni economiche e penali;

          b) utilizzazione dell'1 per cento della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo per realizzare una campagna di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione sociale, indirizzata in particolare ai giovani, e attuata con gli strumenti di pianificazione mediale. È fatto obbligo alle emittenti televisive nazionali di trasmettere gratuitamente i filmati della campagna, che è rinnovata su base annua;

          c) l'ideazione e la gestione della campagna anti-pirateria sono curate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali;

          d) prevedere rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'emittente televisiva nazionale che commette infrazioni o irregolarità nella registrazione degli incassi dei film proiettati.